Certifications 2

Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato II
Data della revisione / Versione: 22.04.2021 / 0017
Versione sostituita del / Versione: 18.07.2019 / 0016
Data di entrata in vigore: 22.04.2021
Data di stampa PDF: 14.06.2021
Batterie-Pol-Fett
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
Le persone interessate dovranno essere istruite al trasporto di sostanze pericolose.
Tutte le persone coinvolte nel trasporto dovranno rispettare le specifiche per la messa in sicurezza.
Per evitare eventuali danni dovranno essere prese le rispettive misure preventive.
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC
Il carico non viene eseguito con materiale sfuso ma in collettame, per questo non pertinente.
Non si osservano le disposizioni relative a quantità ridotte.
Codice pericolosa e codice imballo su richiesta.
Rispettare le norme specifiche (special provisions).
SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la
sostanza o la miscela
Rispettare restrizioni:
Osservare le normative nazionali sulla tutela del lavoro giovanile (in particolare l' attuazione nazionale della direttiva 94/33/CE)!
Osservare le disposizioni emesse dall'associazione di categoria e quelle della medicina del lavoro.
Direttiva 2012/18/UE ("Seveso-III"), allegato I, parte 1 - le seguenti categorie sono adatte per questo prodotto (eventualmente dovranno essere
utilizzate altre categorie in base allo stoccaggio e all'utilizzo ecc.):
Categorie di pericolo Note all'allegato I Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze pericolose di cui
all'articolo 3, paragrafo 10, per
l'applicazione di - Requisiti di
soglia inferiore
Quantità limite (tonnellate) delle
sostanze pericolose di cui
all'articolo 3, paragrafo 10, per
l'applicazione di - Requisiti di
soglia superiore
E2 200 500
P3a 11.1 150 (netto) 500 (netto)
Per la classificazione delle categorie e delle soglie quantitative si dovranno rispettare sempre le note riportate all'allegato I della direttiva
2012/18/UE, in particolare le note contenute in queste tabelle e le note 1 - 6.
Direttiva 2010/75/UE (COV): 88,23 %
Osservare l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.
VOC CH: 0,172 kg/300 ml
Osservare la legge del 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei ((bambini)) e degli adolescenti (Italia).
I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo
preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi
di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una
formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato).
Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti. (Svizzera).
Nel quadro del loro lavoro le donne incinte e le madri allattanti non possono venire a contatto con questo prodotto (questa sostanza / questo
preparato). Se, in base a una valutazione dei rischi non ne risultano minacce concrete
per la salute della madre e del bambino o se è possibile ovviare a tali minacce mediante adeguate misure di protezione possono lavorare con
questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) (art. 63 OLL 1, RS 822.111 (Svizzera)).
MAK / BAT, VME/VLE / VBT:
Vedi sezione 8.
Rispettare la ordinanza sui prodotti chimici, OPChim (RS 813.11, Svizzera).
Rispettare la ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim (RS 814.81, Svizzera).
Osservare la ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, OIAt (RS 814.318.142.1, Svizzera).
Rispettare la ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) (RS 814.12, Svizzera).
15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Non è prevista una valutazione della sicurezza chimica per le miscele in uso.
SEZIONE 16: altre informazioni
Sezioni rielaborate: 15
Richiesta formazione dei collaboratori per il trattamento di merce pericolosa.
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